mercoledì 3 agosto 2016

Il segreto di Stato

Il segreto di Stato

Il segreto di Stato è un vincolo posto dal Presidente del Consiglio dei ministri – mediante apposizione, opposizione, o conferma dell’opposizione – su atti, documenti, notizie, attività, cose e luoghi la cui conoscenza non autorizzata può danneggiare gravemente gli interessi fondamentali dello Stato.
Si tratta di un atto politico che può essere disposto esclusivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri in quanto vertice del potere esecutivo.
La costruzione dell’istituto – concepito quale elemento di tenuta dell’intero sistema democratico – è volta da un lato, attraverso la previsione di limiti e garanzie, a circoscrivere e regolare l’utilizzo del segreto di Stato, dall’altro ad assicurarne l’effettività, limitando l’accesso alle notizie tutelate da questo vincolo a un numero estremamente ristretto di soggetti.
In tale quadro il legislatore ha disciplinato anche il rapporto tra segreto di Stato e processo penale, stabilendo che l’esistenza del segreto di Stato impedisce all’Autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzo, anche indiretto, delle notizie sottoposte al vincolo, fermo restando la possibilità per il giudice di ricorrere ad altri strumenti di prova, purché gli stessi non incidano sul medesimo oggetto.
Pertanto, il segreto di Stato:
  • impedisce all’Autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione delle notizie sulle quali è apposto
  • si differenzia dalle classifiche di segretezza, la cui attribuzione ha natura di atto amministrativo, che non sono opponibili all’Autorità giudiziaria
Quanto ai limiti e alle garanzie, la legge 124/2007:
  • esclude tassativamente che il segreto di Stato possa riguardare informazioni relative a fatti eversivi dell’ordine costituzionale o concernenti terrorismo, delitti di strage, associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale di tipo politico-mafioso
  • limita la durata del vincolo a 15 anni, ulteriormente prorogabili dal Presidente del Consiglio dei ministri per un periodo che non può complessivamente superare i 30 anni
  • impone al Presidente del Consiglio dei ministri di comunicare i casi di conferma dell’opposizione del segreto di Stato al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, indicandone le ragioni essenziali. Su richiesta del Presidente del COPASIR, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a esporre, in una seduta segreta, il quadro informativo idoneo a consentire l’esame nel merito della conferma dell’opposizione del segreto di Stato. Se ritiene infondata l’opposizione, il Comitato ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni
  • fa obbligo al Presidente del Consiglio dei ministri di motivare l’opposizione e la conferma dell’opposizione del segreto di Stato. Avverso tali atti può essere sollevato un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, cui il segreto non può in alcun caso essere opposto
Infine, la legge 124/2007 dispone che, nel caso in cui l’opposizione del segreto di Stato determini un contrasto con l’Autorità giudiziaria, a decidere debba essere la Corte Costituzionale, organo nei cui confronti il segreto di Stato non può essere mai opposto.

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