ROMA – Guide turistiche. Pubblicato in GU n.11 del 26 febbraio 2016 il Decreto 11 dicembre 2015 del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo Individuazione dei requisiti necessari per l’abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell’abilitazione.
Il decreto, previsto dall’art. 11, comma 4 del Decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2014 n. 106, riporta indicazioni in merito ai siti per i quali occorre una specifica abilitazione, requisiti, procedura ed esame per la specifica abilitazione, Elenco nazionale delle guide turistiche dotate di specifica abilitazione.
Articolo 8 norme transitorie e finali: “1. Le regioni e le province autonome, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, organizzano gli esami di abilitazione per le guide turistiche per tutti i siti individuati nel decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all’art. 2, comma 1, del presente decreto ricadenti nel proprio territorio.
Sino all’espletamento delle procedure abilitative di cui al precedente periodo, e, comunque, non oltre un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, le guide turistiche già in possesso di abilitazione regionale o provinciale all’esercizio della professione possono, in via esclusiva, esercitare la propria attività professionale nel relativo ambito territoriale regionale in tutti i siti individuati nel decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui all’art. 2, comma 1. Tale disposizione cessa di avere efficacia nel caso in cui la regione o provincia autonoma non abbia avviato le procedure abilitative di cui al primo periodo nel termine di un anno dall’entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai candidati che partecipano alle procedure di esame, volte al rilascio del titolo abilitativo di guida turistica, in corso al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, ove all’esito di tali procedure i predetti candidati conseguano il relativo titolo abilitativo”.

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