giovedì 3 dicembre 2015

Forniture di luce e gas, sanzioni a Enel Energia, Eni, Acea Energia, Hera Comm, Gdf Suez Energie, Green Network e Beetwin

mercoledì 2 dicembre 2015

Forniture di luce e gas, sanzioni a Enel Energia, Eni, Acea Energia, Hera Comm, Gdf Suez Energie, Green Network e Beetwin

Forniture di luce e gas, sanzioni a Enel Energia, Eni, Acea Energia, Hera Comm, Gdf Suez Energie, Green Network e Beetwin
ROMA - Antitrust, sanzioni per 6 milioni di euro a 7 imprese di luce e gas per l'attivazione di forniture non richieste. Nel corso del mese di novembre, l’Antitrust ha chiuso sette procedimenti sulle modalità di offerta e conclusione dei contratti a distanza di energia elettrica e gas naturale nel mercato libero, ovvero quelli raccolti attraverso la rete degli agenti porta-a-porta e attraverso il canale telefonico (il cosiddetto teleselling). Le imprese interessate sono: ENEL Energia, ENI, ACEA Energia, Hera Comm, GdF Suez Energie, Green Network e Beetwin.
Nel complesso, sono state irrogate sanzioni per oltre sei milioni di euro. Durante i procedimenti istruttori - avviati tra ottobre 2014 ed aprile 2015 sulla base di numerose segnalazioni di singoli consumatori, associazioni di consumatori, imprese concorrenti – l’AEEGSI (Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico) ha reso un articolato parere, nell’ambito della collaborazione prevista dal Protocollo di Intesa tra le due Autorità. Le ispezioni presso le imprese si sono avvalse, inoltre, della collaborazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
A giudizio dell’Antitrust - si apprende ancora dal comunicato stampa -, i sette operatori hanno alterato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori, adottando procedure di contrattualizzazione in violazione del Codice del Consumo. Queste pratiche sfruttavano il contesto di “asimmetria informativa” in cui avvengono le scelte dei consumatori,  a causa della complessità intrinseca delle offerte commerciali di energia elettrica e gas naturale nel mercato libero. 
In particolare, le condotte esaminate hanno riguardato: 
1)        la conclusione di contratti di fornitura in assenza del consenso del consumatore e, quindi, in caso di attivazione della fornitura non richiesta, nella ingiustificata richiesta di pagamento della fornitura da parte del venditore non richiesto; 
2)        la conclusione di contratti di fornitura in assenza di un’adeguata conoscenza e informazione circa l’identità dell’operatore, la natura e lo scopo del contatto, le caratteristiche e le condizioni contrattuali dell’offerta, così da limitare notevolmente la loro capacità di prendere una decisione consapevole in merito all'offerta, anche in relazione ai tempi e ai luoghi dei contatti; 
3)        l’opposizione di vari ostacoli all’esercizio del diritto di ripensamento, dalla limitazione delle modalità in cui doveva essere esercitato fino alla mancata trattazione dei reclami per attivazione non richiesta; 
4)        il mancato rispetto nelle procedure contrattuali delle vendite fuori dei locali commerciali o a distanza introdotti dalla Consumer Rights Directive (recepita dal D.Lgs. 21/2014): in particolare, per le vendite telefoniche, alla scelta delle modalità di conclusione del contratto e di conferma del consenso da parte del consumatore e alla sistematica messa a disposizione del supporto durevole contenente la registrazione delle telefonate prima che sorga il vincolo contrattuale. 
Le istruttorie si sono concluse con l’applicazione di sanzioni commisurate alla dimensione delle singole aziende e alla gravità delle violazioni del Codice del Consumo riscontrate.
Nel corso dei procedimenti gli operatori hanno proposto modifiche significative alle procedure attualmente utilizzate per concludere i contratti di fornitura, al fine di  superare i problemi consumeristici evidenziati nelle istruttorie. In particolare, pur con modalità e tempistiche diverse, le imprese interessate metteranno a disposizione del consumatore la documentazione contrattuale (o almeno le informazioni pre-contrattuali previste dal Codice del Consumo) prima che il cliente sia vincolato contrattualmente, in modo da assicurare un consenso più consapevole e informato alla conclusione del nuovo contratto. Tutti gli operatori effettueranno inoltre una seconda telefonata, per verificare che la documentazione contrattuale e il consenso del consumatore siano stati effettivamente ricevuti, in mancanza dei quali la proposta di contratto verrà annullata. 
L’Antitrust, riconoscendo che le misure prospettate possono significativamente contribuire a permettere ai consumatori una scelta informata e consapevole sulle nuove forniture e quindi a rendere l’attivazione non richiesta o non consapevole un mero accidente, ha tenuto conto dell’atteggiamento collaborativo delle imprese riducendo le sanzioni in misura proporzionale al grado di effettiva implementazione delle innovazioni proposte.

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