giovedì 12 novembre 2015

Chiamato a testimoniare....

La citazione come testimone nel processo penale: diritti e doveri del testimone nel processo penale
Pubblicato da Nicola Canestrini
Ogni cittadino può essere citato quale testimone in un processo penale e - nel momento in cui il Giudice autorizza le parti alla citazione - il testimone ha il dovere di presentarsi per rendere la sua testimonianza e di riferire solo ed esclusivamente il vero.
1. La testimonianza
Ai sensi dell’art. 198 c.p.p. (rubricato "obblighi del testimone") la persona citata come testimone in un processo penale ha l’obbligo di presentarsi al giudice e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
Vi è l'obbligo di presentazione anche nel caso in cui si ritenga di non sapere nulla di importante per il processo penale.
Nel processo penale interessano i fatti, non le opinioni, non i "si dice" (voci correnti, pettegolezzi, ...). Il testimone riferisce ciò che egli ha visto o sentito in prima persona, non già quel che qualcuno gli ha detto di aver visto o sentito (salvo indicare nome e cognome ddella persona che gli ha riferito quel che sta raccontando: questa persona, chiamata testimone "de relato", potrà poi essere a sua volta chiamata per confermare i fatti).
Ch è stato citato deve dunque presentarsi per il giorno e l'ora indicata: è consigliabile farsi aiutare a chiedere al cancelliere nell'aula a che punto è l'udienza e quanto ci sarà da aspettare, segnalando anche eventuali urgenze o esigenze (lavoro, treno, allattamento, ...)..
Si noti che purtroppo l'ora indicata sulla citazione non è affato vincolante per il giudice: è dunque bene programmarsi per una assenza che duri almeno tutta la mattina; in caso ci si debba allontanare dopo essere comparsi in tribunale, lo si segnali al cancelliere.
Sebbene la legge preveda che i testimoni che hanno già risposto debbano stare in locali diversi da quelli che sono in attesa di deporre, normalmente tutti aspettano davanti all'aula; a garanzia della sua genuninità, il testimone non può entrare nll'aula prima di essere sentito, ma dopo la sua deposizione di regola può restare a seguire l'udienza.
È possibile farsi accompagnare da parenti o amici, che potranno assistere a tutto il processo in aula, rimanendo seduti negli spazi riservati al pubblico (a meno che non siano essi stessi testimoni).
Il testimone verrà chiamato dal cancelliere quando sarà il suo turno, dovrà sedersi su una sedia ben visibile a tutti, dovrà qualificarsi (meglio tenere a portata di mano un documento di identità e spegnere il telefonino), e - parlando al microfono, dato che le testimonianza sono registrate per esser trascritte parola per parola - dovrà leggere il giuramente di rito stampato su un foglio che verrà indicato al momento oppotuno dal giudice ("Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.").
Inizieranno poi le domande: prima della parte che ha citato il teste (accusa o difesa), poi l'altra, poi eventualmente il giudice.
E' consigiliabile ascoltare bene le domande, facendosele ripetere se non sono chiare: in caso i ricordi siano vaghi, è meglio specificarlo ("mi sembra di ricordare che .."). Se non si ricorda quanto richiesto, è meglio specificarlo con chiarezza anche in caso di insistenza ("mi dispiace, proprio non ricordo").
Il fatto di aver già deposto (probabilmente anni prima) davanti all'autorità di polizia (come "persona informata sui fatti") non esime dal presentarsi come testimone in tribunale; è bene sapere che il giudice non conosce la precedente deposizione (che invece sarà conosciuta alle parti, cioè ad accusa e difesa).
In caso si dicano cose diverse da quanto già riferito all'autorità di polizia, chi interrogherà farà la cd. "contestazione", esporrà cioè la precedente dichiarazione e chiederà conto della difformità. Solo ciò che viene detto al processo sarà utilizzabile come prova a favore o contro l'imputato.
I "prossimi congunti" dell'imputato (coniuge, figli, genitori, fratelli, ..) così come i conviventi hanno diritto di essere avvertiti della facoltà di astenersi dalla testimonianza: se rispondono, sono tenuti a dire la verità.
La falsa testimonianza, come quella reticente, viene severamente punita. In caso vi siano state minacce in relazione alla testimonianza, è bene specificarlo sin dall'inizio.
Non è possibile opporre ragioni di riservatezza (privacy) alle domande.

2. In caso di impedimento a presentarsi
Nel caso in cui sussista o sopravvenga una circostanza che rende impossibile essere presenti in udienza, il testimone è tenuto ad avvisare tempestivamente l’autorità giudiziaria o la parte processuale che ha trasmesso la citazione, segnalando le ragioni dell’impedimento.
Ciò può avvenire con fax o raccomandata intestata, ad esempio, alla cancelleria penale del Tribunale che compare sulla citazione a testimone, segnalando (si veda il fac simile in calce):
- tribunale e sezione
- nome del giudice (se conosciuto)
- nome dell'imputato (se conosciuto)
data dell'udienza
- il numero di registro che compare sull'avviso (che altro non è che il numero che contraddistingue la causa, indicato con l'acronimo r.g. per il giudice, o r.g.n.r. per l'accusa).
- il motivo dell'impedimento (che deve essere serio).
Se il giudice riterrà fondato l’impedimento, sarà disposta una nuova citazione per una successiva udienza che verrà comunciata sempre tramite un atto formale.
Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia, senza addurre un legittimo impedimento, o qualora l’impedimento addotto non sia ritenuto legittimo, il giudice potrà disporre che il testimone sia accompagnato coattivamente dalla forza pubblica e potrà, altresì, condannare il testimone al pagamento di una somma da € 51 a € 516 a favore della cassa delle ammende, nonché delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p.
E' possibile chiedere la revoca della sanzione specificando le ragioni della mancata precedente comparizione (indirizzo sbagliato o vecchio, tesmpo trascorso tra recapito dell'avviso e udienza, ...).

3. Il rimborso delle spese del testimone
Testimoniare è un dovere civico: chiunque può aver bisogno di affermare le proprie ragioni in tribunale e contribuire a formare decisione giudiziarie giuste è interesse di tutti.
Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, agli artt. 45-48), prevede il diritto per i testimoni ad ottenere un’indennità (ai limiti del ridicolo) per l’impegno prestato.

Ai testimoni residenti nel Comune in cui si trova l’Ufficio giudiziario presso cui sono stati citati, ovvero residenti in un Comune che dista non oltre due chilometri e mezzo da quello presso il quale ha sede l’Ufficio Giudiziario, spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno.

Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se preventivamente autorizzato dall'autorità giudiziaria.

Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.

Ai testimoni minori di anni quattordici non spetta alcuna indennità.
Agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, sempre che essi stessi non siano testimoni. Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.

L’art. 71 del TUSP prevede che le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni ed ai loro accompagnatori, siano corrisposte a domanda degli interessati.La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza e deve essere indirizzata all'autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare. Si consiglia di richiedere immediatamente tale rimborso (come anche il certificato da presentare al datore di lavoro; normalmente provvederà il cancelliere in udienza).

4. La sentenza 63/2005 della Corte Costituzionale
La sentenza, di cui si riporta il dictum maggiormente incisivo, risolve due questioni di legittimità costituzionale riguardanti le modalità di esame “protetto” del teste maggiorenne infermo di mente, persona offesa da reato sessuale, nelle rispettive ipotesi di incidente probatorio e di esame dibattimentale; essa dichiara “l’illegittimità costituzionale dell’art. 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice possa provvedere nei modi ivi previsti all’assunzione della prova ove fra le persone interessate ad essa vi sia un maggiorenne infermo di mente, quando le esigenze di questi lo rendano necessario od opportuno” e dell’art. 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale “nella parte in cui non prevede che l’esame del maggiorenne infermo di mente vittima del reato sia effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico”.
Dice - con la consueta chiarezza - la Corte:
"Le esigenze di tutela della personalità particolarmente fragile dell’infermo di mente, chiamato a testimoniare nell’ambito di processi penali per reati sessuali, impongono, in base alla stessa ratio decidendi della citata sentenza n. 283 del 1997, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione (restando così assorbito ogni altro profilo di censura), di estendere al maggiorenne infermo di mente la garanzia, prevista per il minore infrasedicenne, e rispettivamente per il minore, dall’art. 398, comma 5-bis (richiamato dall’art. 498, comma 4-bis) e dall’art. 498, comma 4-ter, cod. proc. pen., del ricorso, alle modalità “protette” di assunzione della prova testimoniale contemplate dalle norme menzionate, quando il giudice ne riscontri in concreto la necessità o l’opportunità.
Rendere testimonianza in un procedimento penale, nel contesto del contraddittorio, su fatti e circostanze legati all’intimità della persona e connessi a ipotesi di violenze subìte, è sempre esperienza difficile e psicologicamente pesante: se poi chi è chiamato a deporre è persona particolarmente vulnerabile, più di altre esposta ad influenze e a condizionamenti esterni, e meno in grado di controllare tale tipo di situazioni, può tradursi in un’esperienza fortemente traumatizzante e lesiva della personalità.
D’altra parte l’adozione, in questi casi, di speciali modalità “protette” di assunzione della prova, quanto a luogo, ambiente, tempo, assistenza di persone che conoscano il teste o di esperti, nonché a modi concreti di procedere all’esame, non solo non contrasta con altre esigenze proprie del processo, ma, al contrario, concorre altresì ad assicurare la genuinità della prova medesima, suscettibile di essere pregiudicata ove si dovesse procedere ad assumere la testimonianza con le modalità ordinarie (cfr. sentenze n. 283 del 1997, n. 114 del 2001, n. 529 del 2002).
L’apprezzamento in concreto delle condizioni e delle circostanze che impongano o consiglino il ricorso, anche nel caso dell’infermo di mente, a siffatte speciali modalità, previste dal legislatore nel caso di testimonianza del minore o del minore infrasedicenne, deve essere rimesso al giudicante, in relazione alla varietà possibile di situazioni (cfr. ancora sentenza n. 283 del 1997)."

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Fac simile di avviso di impedimento
Spettabile
Tribunale di Topolinia
Sezione .... penale - Giudice Dottor ...
raccomandata a.r.
anticipata via fax al numero ...
Oggetto: impedimento a presenziare per l'udienza del GIORNO MESE ANNO nel procedimento numero r.g. (registro generale) .. a carico di ...

Il sottoscritto NOME COGNOME, citato a testimoniare nel processo penale per il prossimo GIORNO MESE ANNO alle ore ... nel procedimento penale registro generale (r.g.) .../... a carico di .... è a comunicare il proprio impedimento per tale data perchè .. (motivo specifico dell'impedimento, possibilmente allegando documenti giustificativi; si può anche allegare una fotocopia della citazione ricevuta).
Il sottoscritto si rende ovviamente disponibile a comprire alla prossima fissanda udienza.
Con osservanza, firma.




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