martedì 18 ottobre 2011

Regione Basilicata Posta elettronica certificata



Sentenza 23 settembre 2011, n. 478
N. 00478/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00033/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 33 del 2011, proposto da:
M. S., in proprio e nella qualita' di Segretario del Movimento "Radicali Italiani", L. N., in proprio e nella qualita' di Segretario dell'Associazione"Agora' Digitale" e M. B., rappresentati e difesi dall'avv. Ernesto Belisario, con domicilio eletto presso il suo studio in Potenza, viale Marconi, 75;
contro
Regione Basilicata in Persona del Presidente P.T., non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
C. G., D. N., rappresentati e difesi dall'avv. Ernesto Belisario, con domicilio eletto presso il suo studio in Potenza, viale Marconi, 75;
per l'accertamento ai sensi e per gli effetti degli artt.1 e 3, D.Lgs n. 198/2009 e art. 3 comma 1-ter, D.Lgs n. 82/2005, della violazione da parte della Regione Basilicata dell’obbligo ad adottare gli atti amministrativi necessari a consentire ai cittadini e agli utenti di comunicare con l’ente stesso mediante la posta elettronica certificata, garantendo idonea pubblicità al proprio indirizzo di posta elettronica certificata, ai sensi degli articoli 3, 6, 54 del d.lgs n. 82/2005 e di conseguenza, condannare la Regione ad assicurare l’effettività delle predette disposizioni mediante l’adozione degli atti amministrativi obbligatori per legge, nonché di ogni altro atto idoneo e necessario a consentire ai cittadini e agli utenti della Regione di poter individuare agevolmente il recapito di posta elettronica certificata attraverso la sua pubblicazione sulla pagina iniziale del sito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di intervento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il D.Lgs n. 198/2009;
Relatore il magistrato Paola Anna Gemma Di Cesare e udito l’Avv. Ernesto Belisario, procuratore costituito di parte ricorrente e degli intervenienti ad audivandum;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con atto di diffida M. B., M. S., in proprio e nella sua qualità di segretario del movimento “Radicali italiani”, L. N., in proprio e nella sua qualità di segretario dell’associazione “Agorà digitale”, premettendo di essere cittadini italiani intenzionati ad utilizzare le tecnologie info-telematiche, in particolare la posta elettronica certificata per le comunicazioni con la Regione (sia quali mittenti sia quali destinatari) invitavano la Regione Basilicata a provvedere alla pubblicazione sulla pagina iniziale del sito web della Regione (www.basilicatanet.it ohttp://regione.basilicata.it) dell’indirizzo di posta elettronica certificata, così come previsto dall’art. 54, comma 2 ter del d.lgs 7 marzo 2009, n. 82 (recante codice dell’amministrazione digitale) e ad adottare tutti gli atti amministrativi necessari a garantire l’effettiva possibilità per gli utenti di comunicare con la Regione attraverso la posta elettronica certificata, nel rispetto del combinato disposto di cui agli articoli 3 e 6 del codice dell’amministrazione digitale che prevedono il diritto dei cittadini e degli utenti a comunicare con tecnologie telematiche con le pubbliche amministrazioni.
In mancanza di riscontro, trascorso il termine di novanta giorni previsto dal d.lgs. 198/2009 senza che l’amministrazione avesse provveduto a pubblicare sulla pagina iniziale del proprio sito istituzionale l’indirizzo di posta elettronica certificata, gli istanti con ricorso notificato in data 24 gennaio 2011 e depositato il successivo 2 febbraio 2011 hanno proposto ricorso per l'efficienza delle amministrazioni", secondo quanto previsto dal d.lgs 20 dicembre 2009, n. 198, chiedendo l’accertamento della violazione da parte della Regione Basilicata dell’obbligo ad adottare gli atti amministrativi necessari a consentire ai cittadini e agli utenti di comunicare con l’ente stesso mediante la posta elettronica certificata, garantendo idonea pubblicità al proprio indirizzo di posta elettronica certificata, attraverso la sua pubblicazione sulla pagina iniziale del sito, ai sensi degli articoli 3, 6, 54 del d.lgs n. 82/2005 e di conseguenza, condannare la Regione all’esecuzione degli adempimenti necessari ad assicurare l’effettività delle predette disposizioni mediante l’adozione degli atti amministrativi obbligatori per legge.
Ad avviso dei ricorrenti l’ inadempimento dell’ente intimato all’obbligo di pubblicare almeno un recapito di posta elettronica certificata sulla pagina iniziale del sito istituzionale determinerebbe un disservizio per i cittadini e renderebbe eccessivamente oneroso l’utilizzo di tale forma di comunicazione a causa della difficoltà di individuazione del recapito elettronico certificato.
Il comportamento della Regione avrebbe quindi determinato la violazione degli articoli 3 e 6 d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, che riconoscono a cittadini e imprese il diritto di comunicare con strumenti informatici e telematici con la pubblica amministrazione e garantiscono l’utilizzo della posta elettronica certificata, il cui indirizzo l’amministrazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale a norma dell’art. 54, comma 2 ter, dello stesso d.lgs n.82/2005.
2.- La Regione Basilicata, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
3.- Con atto notificato alla Regione Basilicata in data 5 maggio 2011 e depositato in data 13 maggio 2011 C. G. e D. N. sono intervenuti in giudizio affermando di trovarsi nella medesima situazione giuridica dei ricorrenti e di avere interesse all’accoglimento del ricorso sia in quanto residenti nella Regione Basilicata sia in quanto titolari di un interesse omogeneo a quello dei ricorrenti consistente nella legittima applicazione dell’impianto normativo vigente in materia di diritti digitali e, segnatamente, del diritto a comunicare con l’amministrazione mediante posta elettronica certificata.
4.- In apertura dell’udienza pubblica 26 maggio 2011, il Collegio, a norma dell’art. 73, comma 3, del Codice del processo amministrativo, ha sottoposto al contraddittorio la questione, rilevata d’ufficio, relativa al difetto di legittimazione alla proposizione del ricorso in capo al movimento “Radicali Italiani” ed in capo al cittadino ricorrente come singolo, affinché potesse dispiegarsi un pieno contraddittorio sul punto, in ossequio al principio dettato dall’art. 2 del Codice del processo amministrativo.
Il Collegio ha altresì disposto l’acquisizione dello Statuto dell’ associazione “Agorà digitale”, assegnando il termine di dieci giorni sia per la formulazione di eventuali contrededuzioni sui dubbi di legittimazione attiva rilevati d’ufficio sia per l’integrazione documentale richiesta.
5.- Con successivo atto depositato in data 4 giugno 2011 sia i ricorrenti sia gli intervenienti hanno esposto le loro argomentazioni a sostegno della sussistenza della loro legittimazione ad agire.
Per quanto riguarda il movimento “Radicali italiani” è stato controdedotto che questo rientrerebbe nella previsione di cui all’art. 1, comma 4, del d.lgs 198/2009, che attribuisce la legittimazione ad agire anche ad associazioni e comitati.
Per quanto riguarda la legittimazione dei ricorrenti come singoli è stata affermata la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, che, nella specie, si concreterebbe con l’impossibilità per i ricorrenti di comunicare agevolmente con la Regione Basilicata tramite posta elettronica certificata.
Ad avviso degli istanti l’atto di diffida formulato a norma del d.lgs 198/2009, oltre a fungere da filtro al ricorso giurisdizionale, sarebbe idoneo a concretizzare e ad attualizzare l’interesse dei singoli ad ottenere un determinato comportamento da parte della pubblica amministrazione e ad evitare quindi che l’azione prevista dal d.lgs 198/2009 si trasformi in azione popolare. A dimostrazione di ciò è stata evidenziata la circostanza che la Regione, nonostante formale richiesta non avrebbe consentito ai ricorrenti ( e a tutti gli altri soggetti nella medesima situazione giuridica) di esplicare i diritti garantiti dal codice dell’amministrazione digitale (quelli di cui agli articoli 3, 6, e 54 d.lgs 82/2005).
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Movimento Radicali da M. S. (in proprio), da L. N. (in proprio) e da M. B.;

- dichiara l’inammissibilità dell’intervento proposto da C. G. e D. N.;

-accoglie il ricorso proposto dall’associazione “Agorà digitale” e, accertata la mancata pubblicazione sulla home page del sito della Regione dell’indirizzo istituzionale (o degli indirizzi) di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi a norma di quanto previsto dall’art. 54 comma 2 ter, del codice dell’amministrazione digitale e dalle “Linee guida per i siti web della P.A- Anno 2010-” dettate dal Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, ordina alla Regione di porre in essere gli adempimenti necessari alla pubblicazione del predetto indirizzo e a rendere effettivo il diritto degli utenti di comunicare tramite posta elettronica certificata, entro giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, all'uopo utilizzando le risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

-condanna la Regione al pagamento in favore dell’associazione Agorà digitale di Euro 5000, 00 (cinquemila/00) per diritti, onorari, oltre I.v.a., C.p.a. e alla rifusione delle spese per il contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nelle camere di consiglio del giorno 28 luglio e del 20 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Antonio Ferone, Consigliere
Paola Anna Gemma Di Cesare, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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