lunedì 7 marzo 2011

Case di riposo: figure professionali.



Regione Lazio
CASE DI RIPOSO
DOCUMENTAZIONE PER L’AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
PER STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI
(Regolamento Regionale n. 2 del 18/01/05)

LINEE GUIDA PER L’AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Personale

           Nelle Case di  Riposo deve essere garantita la presenza di figure professionali qualificate in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell’utenza ospitata, secondo il numero e la proporzione stabiliti dalla L.R. 41/03 e dalla delibera della G.R. 1305/04.
Deve essere garantita altresì l’applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi in relazione al personale dipendente come dettato dalla delibera di C.C. 135/00.
Il personale previsto dalla normativa vigente (L.R. 41/03 e D.G.R. 1305/04) è costituito da:

        Il Responsabile Coordinatore è figura qualificata, con laurea quinquennale o triennale (ma in questo caso deve avere almeno tre anni di esperienza nel settore) nei diversi ambiti afferenti alle discipline sociali e psico-pedagogiche-educative. Egli sovrintende la programmazione e l’organizzazione di tutte le attività che si svolgono all’interno della struttura residenziale, nonché del coordinamento con i servizi territoriali. Inoltre opera la verifica ed il controllo dei programmi attuati dalla struttura, nel rispetto degli indirizzi fissati dalle leggi in materia.

        Operatori Socio Sanitari (OSS) presenti di giorno in rapporto di almeno 1/ 20 nel caso di anziani autosufficienti e minimo 1/6 in presenza di ospiti parzialmente non autosufficienti. Nelle ore notturne, e comunque sempre in relazione alle necessità degli ospiti, il rapporto sarà minimo 1/40 nel caso di ospiti autosufficienti e minimo 1/10 con ospiti parzialmente non autosufficienti. Il personale deve essere organizzato su turni in modo da assicurare la necessaria continuità di presenze nell’arco delle 24 ore.
In attesa dell’avvio di corsi di formazione e di aggiornamento professionale, la figura attualmente prevista di Operatore Socio-Sanitario (OSS) può essere sostituita, provvisoriamente (e comunque entro e non oltre cinque anni dalla data di pubblicazione della delibera della G.R. n. 1305/2004), con figure similari (Adest, Osa, Osad, ecc.) purché provviste di apposito titolo professionale consentito dalle normative nazionali e regionali.

        Personale addetto ai servizi generali svolge compiti di pulizie generali e straordinarie, cucina, lavanderia, stireria, guardaroba, portineria, centralino, manutenzione impianti, etc.). 

Tali servizi possono anche essere convenzionati o appaltati a ditte esterne
        Personale addetto ai servizi amministrativi.

           L’organizzazione del personale deve prevedere nello specifico sia il lavoro di equipe, con periodiche riunioni, sia un piano annuale di formazione e/o aggiornamento adeguato alle varie esigenze.
Qualora diverse funzioni vengano attribuite ad una sola persona è indispensabile che, comunque queste, vengano svolte tutte con completezza.
Il personale di assistenza diretta, di animazione e dei servizi generali deve essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia socio sanitaria.

       Assistente sociale con presenza programmata: gestisce interventi di natura socio-assistenziale volti alla soluzione di problemi che si evidenziano o nascono in concomitanza con l’entrata nella Casa di Riposo e al miglior utilizzo delle risorse presenti nella struttura e sul territorio; cura in particolare i  rapporti con la famiglia e l’ambiente di provenienza al fine di evitare fenomeni di isolamento e l’emarginazione dell’anziano. Promuove l’attività sociale degli ospiti.

       Animatore socio-culturale e/o Educatore professionale che promuovono attività di animazione e di ricreazione nonché di mantenimento degli interessi specifici degli ospiti e di prevenzione del decadimento psico-fisico, in stretto rapporto con l’assistente sociale.

       Medico di Medicina generale convenzionato con presenza programmata o a richiesta.

          Le predette figure professionali possono essere previste anche a convenzione.
Inoltre varie attività collaterali possono essere esplicate facendo riferimento ad associazioni di volontariato e di promozione sociale.

Tutte le figure professionali, devono essere qualificate sia in relazione alla tipologia del servizio prestato che alle caratteristiche e ai bisogni degli Ospiti.


Estratto dal Regolamento Regionale n. 2 del 18/01/05 / Regione Lazio.


4 commenti:

  1. Per inserire un terapista occupazionale in casa di riposo???

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    1. La mia risposta l'ho pubblicata ieri 13 luglio 2012 sotto il post che parla del terapista occupazionale.
      Saluti all'anonimo.

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  2. Una persona con il titolo di Assistente familiare potrebbe allo stato attuale lavorare in una casa di riposo o altre tipologie di strutture socio-assistenziali ( per il Lazio e Umbria) ? spero di ricevere presto una sua cortese risposta
    SERENA

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  3. Una persona con la qualifica di Assistente familiare non può essere utilizzato al posto di un Operatore Socio Sanitario (OSS) o di un assistente socio sanitario (ASS) in quanto le qualifiche dette prevedono compiti maggiori di una assistente familiare. Vedi : Sicurezzanellasicurezza, Saluti G. Ruocco

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